Tipologie di impresa
Nell´avvio di una impresa la scelta della forma giuridica riveste una certa importanza in quanto si tratta di scegliere tra le diverse possibilità offerte dalla legge quella che maggiormente si adatta alla tipologia di attività esercitata.
Svolgere un´attività come impresa individuale è la forma più semplice e meno onerosa. La costituzione della ditta avviene senza particolari formalità mediante alcune iscrizioni di tipo amministrativo (vedi avviare un impresa). In tal caso l´imprenditore è l´unico promotore, coordinatore e responsabile dell´attività. Tutte le obbligazioni derivanti dall´attività, essendo assunte in nome proprio, fanno riferimento alla sua persona, con la conseguenza dell´esetnsione del rischio d´impresa a tutto il patrimonio personale dell´imprenditore.
L´impresa individuale può anche assumere la forma di impresa familiare quando ad essa collaborano familiari dell´imprenditore (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo) ai quali viene riconosciuta una partecipazione agli utili, fermo restando che l´impresa familiare rimane una impresa individuale in cui è solo il titolare a rispondere delle obbligazioni verso i terzi. Per costituirla occorre un atto costitutivo scritto quale atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Nel caso di pluralità di soci la scelta viene effettuata tra società di persone ossia la società in nome collettivo (Snc) e la società in accomandita semplice (Sas) e società di capitali ovvero la Società a responsabilità limitata (Srl) e, in taluni casi, la cooperativa; tra le società di capitali rientrano anche la società in accomandita per azioni e la società per azioni che però normalmente vengono utilizzate per realtà medio-grandi e pertanto non verranno trattate in questa sede. Non tratteremo inoltre neanche la società semplice utilizzabile solo per determinate attività ossia quelle di tipo agricolo.
- SOCIETA´ IN NOME COLLETTIVO
Prevede la responsabilità dei soci solidale ed illimitata ossia si risponde con il proprio patrimonio personale delle obbligazioni societarie.I soci pertanto godono di completa eguaglianza e possono amministrare anche disgiuntamente l´attività.
L´atto costitutivo deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, non prevede capitale minimo e deve identificare gli elementi costitutivi della società. E´ una forma giuridica adatta alle piccole realtà, a contenuto costo amministrativo e ha il vantaggio di essere molto flessibile.
Non è consigliabile a realtà caratterizzate da elevato rischio, con costi iniziali di investimento molto elevati o con soci proprietari di beni che non vogliono fare rientrare in eventuali insolvenze. - SOCIETA´ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
E´ una variante della società in nome collettivo nel senso che si differenzia da essa per la presenza di soci accomandatari che hanno le stesse caratteristiche dei soci di Snc e soci accomandanti che sono in pratica soci finanziatori che non possono amministrare la società e che rispondono solo per il capitale conferito.
E´ pertanto consigliabile utilizzare questa forma giuridica in presenza di una compagine sociale sufficientemente differenziata in termine di competenze, disponibilità finanziarie ed attribuzioni di compiti. - SOCIETA´ A RESPONSABILITA´ LIMITATA
Prevede la responsabilità dei soci limitata al capitale conferito che deve essere di almeno 10.000 euro.
L´atto costitutivo deve essere stipulato per atto pubblico mentre l´amministrazione della società e la gestione della società sono delegate ad un apposito consiglio di amministrazione e all´assemblea dei soci (per capitale sociale pari o superiore a 10.000 euro è previsto anche il collegio sindacale con funzioni di controllo).
E´ una forma giuridica che consente la separazione tra patrimonio societario e patrimonio personale ed è consigliabile per attività ad alto rischio e comunque in tutti quei casi in cui si prevede uno sviluppo consistente del fatturato nel corso degli anni.
Infatti a parità di condizioni la tassazione delle società di capitali diventa, al crescere del reddito, maggiormente favorevole rispetto a quella delle società di persone; a fronte di questo vantaggio i costi amministrativi di una Srl sono mediamente più alti di quelli di una società di persone.
La recente riforma del diritto societario ha voluto porre in un ruolo di centralità le Srl, provvedendo finalmente a individuarne analiticamente le regole di funzionamento, con un preciso riscontro in diversi articoli del Codice Civile. Caratteristica fondamentale della nuova srl risulta essere la flessibilità dato che gran parte delle sue regole possono essere demandate e personalizzate dai soci come ad esempio l´indirizzo della sede, la durata, l´oggetto sociale, le quote di partecipazione, il versamento dei decimi e così via. Tali norme sono operative dal 1 gennaio 2004. -
COOPERATIVA
Si contraddistingue per lo scopo mutualistico ossia la produzione di utilità per i soci indipendentemente dal conseguimento di un profitto d´impresa.
Uno dei caratteri propri della cooperativa è l´omogeneità dei soci rispetto all´oggetto sociale: tutti i soci necessitano di quei beni o servizi che la società intende fornire alla base sociale. Per la costituzione di una società cooperativa sono necessari almeno nove soci mentre ne bastano tre se la società adotta le regole delle Srl ed i soci sono persone fisiche. Non è previsto un capitale minimo ed occorre l´atto pubblico per la sua costituzione.
COME SCEGLIERE
Sulla base delle considerazioni sopraeffettuate risulta evidente come
non esista una forma d´impresa a priori più conveniente di un´altra.
La valutazione di convenienza va fatta di volta in volta in relazione a diversi
elementi i più importanti dei quali sono:
- gli effetti fiscali : nelle società di persone la tassazione fa capo ai soci, in quelle di capitali ricade direttamente sull´impresa quindi in caso di redditi personali alti è consigliabile optare per una società di capitali per la quale dovremo denunciare solo gli utili effettivamente percepiti e non anche quelli accantonati, e le aliquote fiscali sono fisse e non progressive come nelle società di persone;
- gli adempimenti amministrativi : le società di capitali richiedono un maggior carico di adempimenti e quindi maggiori costi per il professionista in quanto non possono adottare la contabilità semplificata;
- responsabilità patrimoniale e solidale: nelle società di persone, come già detto, i soci rispondono con il proprio patrimonio e quindi falliscono insieme alla società in caso di fallimento, inoltre si risponde solidalmente con gli altri soci dei debiti della società; questo non avviene invece nella società di capitali che sotto questo profilo è più conveniente.
- capitale investito: può condizionare la scelta della
forma giuridica in relazione all´ammontare dell´investimento e
quindi del rischio d´impresa.
Last modified 19-09-2005 11:47
